Il dirigente…

persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.

Questa figura professionale, in genere, è presente solo nelle medie e grandi aziende: si tratta di persone alle quali il Datore di Lavoro ha formalmente delegato (il più delle volte tramite atto notarile e delibera degli organi di amministrazione dell’azienda) alcuni dei suoi poteri (o in taluni casi anche tutti, esclusi quelli non delegabili).

Questa cosiddetta delega di funzioni deve essere completata dai poteri di spesa che devono essere adeguati alle dimensioni e alla tipologia aziendale ed effettivi (il soggetto delegato deve realmente poter ordinare acquisti e disporre pagamenti in modo del tutto autonomo e immediato, senza dover richiedere alcuna autorizzazione).

Qualora una delega non prevedesse adeguati ed effettivi poteri di spesa, di fatto essa non avrebbe alcun valore sostanziale.

Queste deleghe di funzioni – se corrette e adeguate – permettono quindi di trasferire competenze – e quindi responsabilità civili e penali – dal Datore di Lavoro ai Dirigenti.

Nelle Università sono da considerarsi dirigenti ai fini della sicurezza, sia i Dirigenti di aree tecnico-amministrative che i Direttori di Dipartimento ed anche i Responsabili di attività didattica e di ricerca.