Riunione periodica…

Tutte le aziende con quindici lavoratori o più hanno l’obbligo, sancito dall’articolo 35 del Decreto Legislativo 81/2008, di effettuare almeno una volta all’anno la Riunione periodica della sicurezza su lavoro, indetta dal Datore di Lavoro ed a cui devono partecipare almeno: il Datore di lavoro o un suo rappresentante adeguatamente qualificato e con delega, il Responsabile e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione per l’area di competenza, il Medico Competente ove nominato e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Nell’ipotesi in cui l’azienda sia organizzata su più sedi o siti di produzione, e in ognuno di questi distaccamenti siano presenti figure facenti capo a un Servizio di Prevenzione e Protezione Centralizzato, sarà opportuno effettuare una riunione periodica distinta per ogni sede o stabilimento, o comunque dedicare specifiche e adeguate risorse alla valutazione delle aree tematiche pertinenti del singolo distaccamento, evidenziando criticità e programmi di miglioramento individuali.

Obbligatoria per aziende oltre 15 lavoratori

L’obbligo di effettuare la riunione per le aziende con almeno quindici lavoratori, non esclude la possibilità che, anche per le aziende di dimensioni più contenute, possa essere opportuno individuare degli specifici momenti di discussione per la valutazione degli aspetti relativi alla sicurezza, opportunità che comunque resta in capo al Rappresentante dei Lavoratori che ha facoltà, anche in aziende che impiegano fino a quindici lavoratori, di convocare la riunione nel caso vi siano aspetti urgenti e significativi da condividere e sui quali si renda necessario pervenire ad una o più decisioni condivise.

Alcuni consigli

Si ricorda agli RLS che di solito è “a fine anno che vengono convocate le riunioni periodiche”, riunioni a cui devono partecipare obbligatoriamente: “datore di lavoro o suo delegato, RSPP, Medico Competente (ove previsto) rappresentante/i lavoratori per la sicurezza”. Tuttavia “nulla vieta che possano parteciparvi altre figure”.

Si sottolinea che per queste riunioni “prepararsi prima è indispensabile”: infatti gli RLS “partecipano alle riunioni non solo per ascoltare, ma per portare la voce dei lavoratori”. 

Si ricorda poi che il comma 2 dell’art 35 recita: ‘Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:

a) il documento di valutazione dei rischi;

b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;

c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;

d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute’.

L’intervento affronta tutti e quattro i punti riportati nel comma e, rivolto agli RLS, indica:

a) valutazione dei rischi: “se non è ancora stata consegnata copia del DVR si richiede che ciò venga fatto magari inviando lettera prima della riunione” (nell’intervento sono riportate anche indicazioni per visualizzare elementi giurisprudenziali sul tema). “Se non ve la consegnano, fate mettere a verbale che a vostro parere è stato violato art 18 comma 1 lettera o) del D.Lgs 81/08”. Inoltre il documento ricorda che la riunione, o altra riunione specifica, dovrebbe affrontare anche il tema della valutazione del rischio stress lavoro correlato;

b) infortuni e malattie professionali: “l’andamento degli infortuni, delle malattie professionali e i risultati della sorveglianza sanitaria vengono spesso trattati in modo superficiale e senza alcuna documentazione scritta”. Il relatore ricorda che l’art 25 comma 1 lettera i) recita: ‘il medico competente comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori’. È dunque bene verificare “se le scadenze delle visite periodiche previste nel protocollo di sorveglianza sanitaria sono rispettate”;

c) dispositivi di protezione individuale: “sui DPI va verificato prima della riunione se i lavoratori sono stati informati su tutti i DPI indicati nel DVR e se sono stati formati al loro uso. Inoltre se hanno ricevuto precise informazioni: sulla loro sostituzione quando sono usurati (art 77 co 4 lett.a), sulla pulizia degli stessi DPI di uso collettivo (art 77 co 4 lett. d), sulle procedure aziendali per la sostituzione dei DPI quando questi non sono adatti al lavoratore (art 76 co 2);

d) formazione: “spesso non se ne parla o ci sono diciture del tipo ‘il responsabile del SPP comunica che l’azienda ha informato e formato oppure ha in progetto di informare e formare il personale’. I RLS devono intervenire su tempi, modi e programmi della formazione cosi come previsto dalla norma”. Si ricorda che al RSPP “spetta proporre (proporre non disporre) i programmi di formazione” (art 33 D.Lgs. 81/2008)”.

Verbale

Le risultanze dell’incontro, gli esiti delle valutazioni e le eventuali azioni individuate con i programmi temporali di attuazione, dovranno essere riportate in apposito verbale che sarà conservato a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione e dovrà essere reso disponibile alla consultazione da parte sia dei partecipanti che di eventuali organismi ispettivi.