2° PRESIDIO SOTTO REGIONE LOMBARDIA

INVITIAMO TUTTE LE LAVORATRICI E I LAVORATORI,
LE DELEGATE E I DELEGATI
E TUTTI I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO BRIANZOLO, DI PARTECIPARE NUMEROSI ALL’INIZIATIVA.
IL LAVORO E’ VITA!

ANCORA MORTI SUL LAVORO IN LOMBARDIA

Sommando i dati INAIL e i dati provenienti dalle ATS da gennaio ad oggi si rilevano 112 morti per infortunio in luogo di lavoro nella sola. Lombardia (600 morti sul lavoro in tutta Italia).

Crescono le denunce di infortunio e malattia professionale
Da gennaio a luglio 2019:

  • le denunce di infortunio sono 71.444
  • le denunce di malattia professionale 2.625.

Il Governo deve definire un piano straordinario per la prevenzione con precisi impegni di spesa anche a fronte delle consistenti eccedenze di bilancio INAIL.
La risposta delle istituzioni lombarde deve essere tempestiva ed efficace.
E siamo sempre in attesa di una forte presa di posizione delle Associazioni Datoriali.

CHIEDIAMO A REGIONE LOMBARDIA DI:

Rafforzare i servizi ispettivi e il piano straordinario dei controlli

  • Con le sanzioni incassate nel 2018 per violazione delle norme antinfortunistiche da parte delle aziende, pari a 8,6 milioni di euro, si devono aumentare i controlli, rafforzando il personale dei servizi ispettivi e delle altre figure chiave in materia di salute e sicurezza, a cominciare dai medici del lavoro. I piani mirati per la prevenzione e tavoli istituzionali territoriali devono assumere un ruolo chiave nell’individuare specifiche azioni.

Rinnovare il piano salute e sicurezza 2019-2023, aggiornare il piano regionale amianto.

  • Il nuovo piano salute e sicurezza sul lavoro 2019-2023 deve costituire un salto di qualità nelle politiche di prevenzione e di tutela della salute nel lavoro. E il Piano Regionale Amianto, ancora fermo al 2005.

INVITIAMO TUTTE LE LAVORATRICI E I LAVORATORI,
LE DELEGATE E I DELEGATI
E TUTTI I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO BRIANZOLO, DI PARTECIPARE NUMEROSI ALL’INIZIATIVA.
IL LAVORO E’ VITA!

Ondate di calore e lavoro…

In questi giorni si determinando condizioni climatiche caratterizzate da alte temperature che proseguiranno, salvo brevi interruzioni per tutto il mese di luglio, a causa dei cambiamenti climatici causati dall’ eccessivo riscaldamento dell’atmosfera per le notevoli quantità di anidride carbonica emessa. 

Il prevedibile eccessivo calore degli ambienti di lavoro, somma del calore prodotto dalle macchine e del calore esterno non sarà circoscritto, come negli anni passati, solo alle prime due settimane di luglio con le cosiddette “ondate di calore” ma permarrà per molto tempo e deve essere affrontato per tempo e adeguatamente. 

IL RUOLO DEL RLS E DELLA RSU

È opportuno che le RSU e gli RLS chiedano alle direzioni aziendali l’immediata apertura di un confronto per valutare correttamente il rischio del calore eccessivo, individuando i più adeguati e urgenti interventi e nel contempo dando adeguate informazioni ai lavoratori. 

Nell’eventualità che le aziende si rendessero indisponibili a tale confronto, si deve immediatamente inviare denuncia, firmata dagli RLS e dal segretario territoriale della categoria di riferimento, al Servizio di Prevenzione e Protezione sul lavoro delle Asl competenti. 

In assenza degli interventi necessari, in attesa dell’intervento della Asl, determinandosi le condizioni di alta temperatura, scarsa o nulla ventilazione, rischio di stress calorico per i lavoratori, gli RLS possono comunque chiedere ai lavoratori di interrompere le attività lavorative, intendendo tale astensione lavorativa non come sciopero, ma applicazione di ciò che è previsto dal Dlgs 81/08 in tema di tutela della salute dei lavoratori, in quanto sono state disattese le norme presenti nell’allegato IV dello stesso decreto al cap. 1.9 (microclima) e in particolare al comma 1.9.1

(aerazione dei luoghi di lavoro chiusi), comma 1.9.2 (temperatura dei locali) e 1.9.3 (umidità). 

La retribuzione riferita al periodo di astensione lavorativa a causa dell’alta temperatura deve essere, dalle aziende integralmente retribuita come espressamente norma l’articolo 1206 del

Codice Civile che afferma: “Quando la prestazione offerta dal lavoratore non è eseguibile per

danno imputabile all’azienda il rischio della obbligazione, cioè la retribuzione ricade sull’azienda medesima “. 

IL CALORE NEI LUOGHI DI LAVORO

Il calore eccessivo negli ambienti di lavoro può risultare ai lavoratori e soprattutto alle lavoratrici insopportabile in quanto si accompagna a stati di malessere che possono risultare anche di natura acuta tale da portare a uno stato di stress calorico.  

Lo stress da calore può essere colto anticipatamente se si presta grande attenzione a quei sintomi che correttamente si definiscono “eventi sentinella “che sommariamente e per esemplificazione elenco: cefalee, confusione mentale e comportamenti insicuri.  

Nella sottostante tabella elenco gli effetti sulla salute dello stress da calore: 

EFFETTI SULLA SALUTE SINTOMI TRATTAMENTO
Sfogo da calore Sfoghi rossi irregolari con prurito Cambiare i vestiti con vestiti asciutti, evitare ambienti caldi, rinfrescare la pelle con acqua fresca
Svenimento Svenimento improvviso dopo almeno due ore di lavoro, pelle pallida e fredda, polso debole Ricevere cure mediche, spostare la persona in area fresca, allentare i vestiti, farla sdraiare, se la persona è cosciente offrire piccoli sorsi d’acqua
Crampi di calore I crampi di calore sono dolorosi spasmi involontari della muscolatura, l’inadeguata assunzione di liquidi spesso contribuisce a questo problema, i muscoli più colpiti sono polpacci, braccia, addome e schiena In presenza di un crampo fermarsi e bere acqua, fare un leggero stiramento e massaggio                  
Sfinimento di calore Assomiglia molto allo shock, appare in maniera improvvisa, con i sintomi dello svenimento, nausea, pallore, polso rapido, bassa pressione sanguigna, pelle rossa, secca, febbre lieve Portare la persona in un luogo ombreggiato, stenderla, alzargli leggermente le gambe, allentare o rimuovere i vestiti, fare bere acqua senza ghiaccio, rinfrescare la persona spruzzando acqua fresca
Colpo di calore Aumento della temperatura corporea sopra i 40 gradi, pelle secca, alterazione della coscienza, battito cardiaco accelerato, respiro rapido, cessazione della sudorazione Spostare la persona lontana dalla fonte di calore, in un luogo ombreggiato o climatizzato, chiamare il 118, spruzzare acqua fresca

Per impedire l’instaurarsi di tali situazioni bisogna individuare correttamente gli obiettivi da conseguire nello svolgimento della riunione con l’azienda. 

LINEE GUIDA INAIL

A tale proposito vi ripropongo una sintesi delle linee guida che sono state definite e prescritte da diversi Servizi di Prevenzione delle Asl, sia per una corretta valutazione del rischio e sia per attivare le misure necessarie a impedirli che avevo già inviato negli anni scorsi insieme a delle utili norme emanate dal Governo del Canada che il sindacato dell’industria Unifor, fa applicare con determinazione e che cortesemente ci ha inviato. 

  • Dare immediatamente la più estesa informazione ai lavoratori sui rischi inerenti i colpi di calore. È essenziale che i lavoratori imparino a riconoscere i segnali precoci del sintomo dello stress da calore e che sappiano come prevenirli: 
    • aumentando la quantità di acqua bevuta, almeno 240 ml ogni 20 minuti; 
    • richiedendo l’effettuazione di pause lavorative aggiuntive; 
    • utilizzando un vestiario adeguato; l’evaporazione del sudore è il primo modo con cui il corpo elimina l’accumulo di calore, perciò il miglior abbigliamento è quello che rende   più facile l’evaporazione del sudore e cioè magliette di cotone leggere e pantaloni e intimo sempre di cotone e leggeri. Per i lavoratori che indossano tute o coperture sopra l’abbigliamento estivo si devono conteggiare circa 3 gradi in più di temperatura. 
  • insieme al RSPP aziendale deve essere effettuato il processo di valutazione del rischio da calore, non solo generale per l’intero sito lavorativo ma per ciascun reparto o area, selezionando le aree di lavoro più calde e determinando il livello di dispendio calorico di ciascun lavoratore coinvolto secondo la norma UNI EN 28996 e poi mappando le aree selezionate in base alla misurazione dei parametri quali l’umidità relativa, misurata con l’igrometro, di cui l’azienda deve dotarsi insieme al termometro. Deve essere anche misurata la velocità dell’aria per ogni ora durante il turno pomeridiano, che è prevalentemente il più caldo; 
  • Il rischio da calore eccessivo può essere più o meno ampio a secondo delle attività svolte in ciascun reparto anche per la presenza di sorgenti interne di calore; 
  • La valutazione del rischio deve essere fatta per tutte le postazioni tenendo conto del dispendio energetico di ciascun lavoratore e secondo l’attività che svolge, dell’isolamento termico determinato dal vestiario indossato, soprattutto se c’è l’obbligo di indossare indumenti protettivi che ostacolano l’evaporazione del sudore dell’umidità relativa, del calore radiante, della velocità dell’aria circolante nell’ambiente di lavoro. 

Fatta la valutazione del rischio si deve verificare il risultato: se questo è alto, già dalla fascia gialla e/o rossa devono essere messi immediatamente in atto gli interventi correttivi e deve essere coinvolto anche il medico competente per la necessaria sorveglianza sanitaria: 

  • Bisogna ridurre il dispendio energetico di ciascun lavoratore, diminuendo il carico di lavoro fisico aumentando il numero e la durata delle pause e riducendo la frequenza e la velocità delle linee di produzione; 
  • Si deve aumentare la velocità di circolazione dell’aria, aumentando la velocità di condizionamento in presenza di eventuali impianti di condizionamento centralizzati, aprendo porte e finestre, predisponendo opportuni e adeguati ventilatori o condizionatori in prossimità di ogni postazione; 
  • Deve rendersi disponibile per ogni lavoratore, vicino alla postazione di lavoro, un’adeguata quantità di acqua fresca che significa, perlomeno la possibilità di bere un bicchiere d’acqua ogni 20 minuti; 
  • Le zone di riposo e la mensa devono essere condizionate per consentire una adeguata dispersione di calore accumulato da ciascun lavoratore. 

Riteniamo utile che già dai prossimi giorni si proceda nella richiesta di incontri con le aziende per far sì che ci sia il tempo corretto per fare la valutazione e per predisporre le azioni opportune. 

Spero che queste indicazioni vi siano utili, chiarendo che sono ormai consolidate norme e comportamenti definite dalle Asl e a cui le aziende non possono opporsi.

La Marcia dei RLS 7 Giugno 2019

La marcia dei RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) di venerdì 7 giugno 2019 è la nostra iniziativa pubblica per portare in piazza la questione della sicurezza sul lavoro. Per dire pubblicamente che, attraverso gli RLS, le lavoratrici e i lavoratori devono essere parte integrante del Sistema di Gestione della Sicurezza sul lavoro.

Gli RLS sono i nostri rappresentanti, eletti dalle lavoratrici e lavoratori, e sono la rete più diffusa che possiamo realizzare per lavorare con l’obiettivo di migliorare le condizioni del lavoro e per elaborare con i Datori di Lavoro un luogo di lavoro più sicuro e dignitoso. Gli RLS sono una rete efficace per collaborare con gli Enti ispettivi e gli Organi di Controllo per rendere effettiva la sicurezza.

Secondo lo studio IMPACT RLS promosso da INAIL nel 2017 la condizione degli RLS è la seguente:

A dieci anni dal decreto 81, mancanza di informazione, partecipazione e coinvolgimento, sono le difficoltà che si trova di fronte l’ RLS, rendendolo spesso una figura che non porta nessun contributo specifico.

L’insicurezza produce i suoi frutti

Sorniona e spesso incontrastata, l’insicurezza del lavoro continua a produrre i suoi risultati, rappresentandoci la vera faccia di un modello produttivo che deve evolvere per cambiare. Vedendoci tutti protagonisti, datori di lavoro, lavoratori, Istituzioni, Enti addetti al controllo e Scuola.

Malattie professionali, infortuni gravi e meno gravi, incidenti mortali … L’insicurezza produce tutto questo, sofferenza per gli infortunati e le infortunate, sofferenza per le famiglie, elevando i costi sociali e del lavoro.

Vogliamo Prevenzione e controlli

La Sicurezza sul Lavoro è l’insieme dei modi con cui Aziende e Lavoratori si approcciano al lavoro. La sicurezza deve essere incrementata attraverso la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori e il rispetto dei ruoli e delle responsabilità, attraverso tutti gli strumenti e le dotazioni messe in campo dalle Istituzioni e dalla Politica.

Servono investimenti nelle ATS, nell’Ispettorato del Lavoro e serve incrementare le buone pratiche che INAIL è in grado promuovere e divulgare.

La nostra Piattaforma

Scarica qui la piattaforma

Per questo abbiamo predisposto una piattaforma territoriale di rivendicazioni, per la quale ci mettiamo in marcia, con la Marcia dei RLS il 7 giugno 2019 ore 9.

Corso DVR standardizzato…

Il 7 maggio 2019 parte la seconda edizione del corso sul DVR standardizzato organizzato dalla Camera del Lavoro di Monza e Brianza e promosso dallo Sportello Salute e Sicurezza.

Il corso è valevole ai fini del riconoscimento dei crediti formativi e dell’aggiornamento obbligatorio previsto dall’articolo 37, D.Lgs 81/2008.

Il corso è utile ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza per avere chiaro il quadro aziendale e quali sono le situazioni più a rischio sulle quali dare priorità d’intervento.

Scarica il documento in Pdf
https://sicurezzacgilmonza.altervista.org/wp-content/uploads/2019/04/Presentazione.pdf

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)…

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.


Nomina dell’RLS

L’art. 47, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che ‘in tutte le aziende, o unità produttive, eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza’ (RLS).
Tale figura può essere individuata sia in ambito aziendale (RLS), sia Territoriale (RLST, art. 48) che a livello di Sito Produttivo (RLSSP, art. 49).
A seconda del numero di dipendenti presenti in azienda il D.Lgs 81/2008 prevede diverse modalità di nomina/elezione del RLS.

Per Aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, secondo quanto previsto dall’art. 47, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, il RLS di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, in altro modo individuato per pi aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo di cui agli artt. 48 e 49 del Decreto in questione e di seguito specificato.
Più di 15 lavoratori.

Nelle Aziende o unità produttive con pi di 15 lavoratori e, secondo quanto stabilito dall’art. 47, comma 4 del D.Lgs. 81/2008, il RLS eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle Rappresentanze Sindacali in azienda (RSU o RSA) ed in assenza di tali rappresentanze, il RLS eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

Numero di RLS

Il numero, le modalità di designazione o di elezione del RLS, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva, cos come precisato dall’art. 47, comma 5 del D.Lgs. 81/2008.

In ogni caso, il numero minimo dei RLS (art. 47, comma 7, D.Lgs. 81/2008) :
a) 1 per le aziende o unità produttive sino a 200 lavoratori;
b) 3 per le aziende o unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
c) 6 per tutte le aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. Aziende per le quali il numero dei RLS aumenta nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

Il datore di lavoro deve comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei RLS come stabilito dall’art. 18, comma 1, lettera aa) del D.Lgs.81/2008 o nel caso di mancata designazione o elezione indicare l’assenza del RLS in azienda (ed in tal caso si applica l’art. 48).

Attribuzioni dell’RLS

Per quanto riguarda le ‘Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza’, l’art. 50 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce quanto di seguito riportato:

1.

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

  • accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  • consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unit produttiva;
  • consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
  • consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
  • riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
  • riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  • riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
  • promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
  • formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali , di norma, sentito;
  • partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
  • fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
  • avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
  • può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

2.

Il RLS deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

3.

Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

4.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a).

5.

I RLS dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3.

6.

E’ tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.

7.

L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

Formazione dell’RLS

Il RLS ha diritto ad una Formazione particolare in materia di salute e sicurezza come precisato dall’art. 37, comma 10 del D.Lgs. 81/2008. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLS sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale (art. 37, comma 11 D.Lgs. 81/2008).

SERVONO ADEGUATE CONOSCENZE

Tale formazione deve permettere al RLS di poter raggiungere adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi, nonché principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, principali soggetti coinvolti e relativi obblighi e aspetti normativi della rappresentanza dei lavoratori e tecnica della comunicazione.

QUANTA FORMAZIONE SERVE?

La durata minima dei corsi di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano pi di 50 lavoratori (art. 37, comma 11 D.Lgs. 81/2008).

QUANTE VOLTE DEVO FARE FORMAZIONE?

La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi (art. 37, comma 6 del D.Lgs. 81/2008). La formazione deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici (dove presenti), durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori (art. 37, comma 12 D.Lgs. 81/2008).

RLST QUANDO SERVE?

A fronte di tutto ci, qualora non si dovesse procedere alla elezione del RLS, le funzioni di tale soggetto vengono esercitate dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (art. 48 D.Lgs. 81/2008) e/o dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (art. 49 D.Lgs. 81/2008) salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente pi rappresentative sul piano nazionale (art. 47, comma 8, D.Lgs. 81/2008).

Si ricorda che è possibile effettuare la formazione per RLS in modalità e-learning se nel CCNL di appartenenza risulta prevista questa modalità come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016.

Obblighi e responsabilità del datore di lavoro in materia di sicurezza

Il datore di lavoro ha molti obblighi e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

dalla valutazione dei rischi alla redazione del DVR, dalla nomina del medico competente, del responsabile RSPP, alle sinergie con il responsabile dei lavoratori per la sicurezza, vediamo tutti gli adempimenti a cui è tenuto secondo il Testo Unico D. Lgs. n. 81 del 2008.

Il datore di lavoro oltre ad essere il normale capo della struttura aziendale, essere colui che detiene o supervisiona il potere amministrativo, direttivo e di controllo, ha anche degli importanti obblighi e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali obblighi indicati nel Testo Unico D. Lgs. n. 81 del 2008 vanno dalla valutazione dei rischi, alla redazione del DVR, dal controllo delle attività di prevenzione e protezione del RSPP, dei lavoratori e degli RLS in materia sicurezza, fino alla predisposizione di tutte le misure in prima persona, se il ruolo ricoperto è quello di DL/RSPP. Approfondiamo tutti questi aspetti.

Il Decreto Legislativo n. 81 del 2008

riprendendo la nozione già introdotta dal D. Lgs. n. 626 del 1994, definisce il datore di lavoro “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”. La definizione di azienda invece è “il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato”.

Nelle pubbliche amministrazioni, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo.

La definizione di datore di lavoro fa riferimento alla responsabilità dell’organizzazione aziendale o di una unità produttiva. Rispetto al passato la responsabilità, anche di natura penale, è stata indirizzata verso un profilo sostanziale più che formale: Il soggetto responsabile è chi è effettivamente titolare dei poteri giuridici di adozione delle misure di prevenzione e protezione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. E può essere anche il dirigente o il preposto.

Principio di effettività

E’ stato sancito dalla giurisprudenza secondo il quale la responsabilità penale grava sull’effettivo gestore della realtà aziendale. Ciò è in linea con la definizione dell’esercizio di fatto di poteri direttivi dell’art. 299 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro che, trattando le disposizioni in materia penale recita: “Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) (definizioni di datore di lavoro, dirigente e preposto), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”. Questo soggetto può essere il datore di lavoro.

Obblighi del datore di lavoro non delegabili: Valutazione dei rischi e DVR.

Chiariti gli aspetti relativi al ruolo di responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per il datore di lavoro comunque gravano alcuni compiti o obblighi o responsabilità, alcuni dei quali non possono essere delegati ad altri soggetti. Il datore di lavoro deve provvedere, secondo l’art. 17 del D. Lgs. n. 81 del 2008:

  • Alla valutazione dei rischi;
  • All’elaborazione e aggiornamento del DVR (Documento di Valutazione dei rischi), anche secondo le procedure standardizzate (DVRS);
  • Alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).
  • La delega di funzioni a dirigenti, preposti, RSPP, RLS e medico competente

Il datore di lavoro poi deve individuare e attuare le specifiche misure di prevenzione e protezione avvalendosi della collaborazione di alcune figure aziendali alle quali fornisce la delega di funzioni, nelle modalità previste dall’art. 16 del T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Le figure coinvolte in materia di sicurezza sono:

  1. Il dirigente;
  2. Il preposto;
  3. I lavoratori;
  4. RSPP (Responsabile del servizio di protezione e prevenzione);
  5. RLS (Responsabile dei lavoratori per la sicurezza);
  6. Il medico competente.
  • L’art. 16 dice: “La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
  • che essa risulti da atto scritto recante data certa;
  • che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  • che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  • che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
  • che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
  • Alla delega di funzioni deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. Essa non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

IL MODELLO ORGANIZZATIVO

L’adozione di un modello organizzativo assolve l’obbligo di delega di funzioni. Il comma 3 dell’art. 16 stabilisce che:

L’obbligo di delega di funzioni si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e di controllo di cui all’art. 30, comma 4”. L’art. 30 citato parla di modelli di organizzazione e di gestione, secondo il D. Lgs. n. 231 del 2001

Con tale modello deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

  • al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
  • alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • alle attività di sorveglianza sanitaria;
  • alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
  • alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
  • alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.

OBBLIGO DI DELEGA

Se tale modello organizzativo prevede un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate, l’obbligo di delega di funzioni si intende assolto.

Il soggetto delegato può a sua volta delegare. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

Obblighi del datore di lavoro (o del dirigente)

A disciplinare gli obblighi delegabili del datore di lavoro, oppure del dirigente che attua le direttive del datore di lavoro, è l’art. 18 del D. Lgs. n. 81 del 2008: “Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

  • nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente Decreto Legislativo;
  • designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
  • nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

LAVORATORI

  • fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (DPI), sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
  • prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  • richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
  • inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
  • nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
  • adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  • informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  • adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
  • astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

RLS (Rppresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)

  • consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

DVR (Documento di Valutazione Rischi)

  • consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
  • Su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi (DVR) anche su supporto informatico.
  • Consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati;
  • il DVR è consultato esclusivamente in azienda;
  • prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
  • consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi previste;
  • adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
  • nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
  • nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica una volta all’anno come minimo;
  • aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
  • vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il giudizio di idoneità.

OBBLIGO COMUNICATIVO INAIL

Tra gli obblighi del datore di lavoro c’è anche la comunicazione in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro.

Entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.

  • L’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
  • Un ulteriore obbligo verso l’INAIL è la comunicazione in via telematica, in caso di nuova elezione o designazione, dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
  • Obbligo di informazione al RSPP e al medico competente

Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

  • l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
  • la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
  • i dati di cui alle comunicazioni all’INAIL sopra descritte e quelli relativi alle malattie professionali;
  • i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

L’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro e al dirigente. La delega di funzioni, l’affidamento dei vari incarichi in materia di sicurezza ai preposti, gli RSPP, gli RLS, ecc. non esclude da responsabilità il datore di lavoro o il dirigente delegato. Lo stabilisce il D. Lgs n. 81 del 2008 al comma 3 dell’art. 18: “Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti”.

DL/RSPP

Datore di lavoro e Responsabile Sicurezza Protezione Prevenzione

Nelle piccole realtà capita molto spesso che il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) venga svolto direttamente dal datore di lavoro. Il T.U. sulla salute e sicurezza prevede tale ipotesi. Per essere DLRSPP è necessaria la frequenza di specifici corsi di formazione basati su 4 moduli e differenziati in base al rischio basso (16 ore), medio (32 ore) o alto (48 ore) ed alla classificazione Ateco. In alcune realtà tale ruolo è escluso, si tratta di realtà a rischio elevato. Vediamo la formazione del datore di lavoro responsabile RSPP.