Disposizioni dettate dagli artt. 37, 47, 50 Dlgs. 81/2008
Chi è l’R.L.S.?
L’ R.L.S. è una persona (ovvero delle persone), che viene eletta o designata per rappresentare i lavoratori sugli aspetti della salute e della sicurezza sul lavoro (artt. 37, 47, 50 Dlgs. 81/2008).
Dove e da chi viene eletto/a?
L’RLS può venire eletto/a in tutte le aziende, o unità produttive secondo le modalità previste dall’art. 47 del D.Lgs. 81/08 e dagli accordi tra le parti:
• eletto/a dai lavoratori al loro interno nelle aziende fino a 15 dipendenti;
• eletto/a dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali o, se queste mancano, al loro interno, nelle aziende con più di 15 dipendenti.
Quali sono i compiti del/della RLS?
L’RLS è l’unico, tra tutti i soggetti protagonisti della salute e sicurezza in azienda, che può interagire con tutti gli altri come fiduciario dei lavoratori e per loro conto: