Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)…

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.


Nomina dell’RLS

L’art. 47, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che ‘in tutte le aziende, o unità produttive, eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza’ (RLS).
Tale figura può essere individuata sia in ambito aziendale (RLS), sia Territoriale (RLST, art. 48) che a livello di Sito Produttivo (RLSSP, art. 49).
A seconda del numero di dipendenti presenti in azienda il D.Lgs 81/2008 prevede diverse modalità di nomina/elezione del RLS.

Per Aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, secondo quanto previsto dall’art. 47, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, il RLS di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, in altro modo individuato per pi aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo di cui agli artt. 48 e 49 del Decreto in questione e di seguito specificato.
Più di 15 lavoratori.

Nelle Aziende o unità produttive con pi di 15 lavoratori e, secondo quanto stabilito dall’art. 47, comma 4 del D.Lgs. 81/2008, il RLS eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle Rappresentanze Sindacali in azienda (RSU o RSA) ed in assenza di tali rappresentanze, il RLS eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

Numero di RLS

Il numero, le modalità di designazione o di elezione del RLS, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva, cos come precisato dall’art. 47, comma 5 del D.Lgs. 81/2008.

In ogni caso, il numero minimo dei RLS (art. 47, comma 7, D.Lgs. 81/2008) :
a) 1 per le aziende o unità produttive sino a 200 lavoratori;
b) 3 per le aziende o unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
c) 6 per tutte le aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. Aziende per le quali il numero dei RLS aumenta nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

Il datore di lavoro deve comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei RLS come stabilito dall’art. 18, comma 1, lettera aa) del D.Lgs.81/2008 o nel caso di mancata designazione o elezione indicare l’assenza del RLS in azienda (ed in tal caso si applica l’art. 48).

Attribuzioni dell’RLS

Per quanto riguarda le ‘Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza’, l’art. 50 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce quanto di seguito riportato:

1.

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

  • accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  • consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unit produttiva;
  • consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
  • consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
  • riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
  • riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  • riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
  • promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
  • formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali , di norma, sentito;
  • partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
  • fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
  • avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
  • può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

2.

Il RLS deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

3.

Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

4.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a).

5.

I RLS dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3.

6.

E’ tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.

7.

L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

Formazione dell’RLS

Il RLS ha diritto ad una Formazione particolare in materia di salute e sicurezza come precisato dall’art. 37, comma 10 del D.Lgs. 81/2008. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLS sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale (art. 37, comma 11 D.Lgs. 81/2008).

SERVONO ADEGUATE CONOSCENZE

Tale formazione deve permettere al RLS di poter raggiungere adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi, nonché principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, principali soggetti coinvolti e relativi obblighi e aspetti normativi della rappresentanza dei lavoratori e tecnica della comunicazione.

QUANTA FORMAZIONE SERVE?

La durata minima dei corsi di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano pi di 50 lavoratori (art. 37, comma 11 D.Lgs. 81/2008).

QUANTE VOLTE DEVO FARE FORMAZIONE?

La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi (art. 37, comma 6 del D.Lgs. 81/2008). La formazione deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici (dove presenti), durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori (art. 37, comma 12 D.Lgs. 81/2008).

RLST QUANDO SERVE?

A fronte di tutto ci, qualora non si dovesse procedere alla elezione del RLS, le funzioni di tale soggetto vengono esercitate dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (art. 48 D.Lgs. 81/2008) e/o dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (art. 49 D.Lgs. 81/2008) salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente pi rappresentative sul piano nazionale (art. 47, comma 8, D.Lgs. 81/2008).

Si ricorda che è possibile effettuare la formazione per RLS in modalità e-learning se nel CCNL di appartenenza risulta prevista questa modalità come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)…

Come stabilito dal D.Lgs. 81/2008 all’interno di un’azienda è necessaria la presenza di un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP).

Questa figura, nominata dal datore di lavoro, deve possedere capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, per assumersi e dimostrare di avere quelle responsabilità che gli permettono di organizzare e gestire tutto il sistema appartenente alla prevenzione e alla protezione dai rischi.

In alcune aziende, a seconda delle dimensioni o della tipologia, il RSPP può essere affiancato da altri soggetti, gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), e anche queste figure professionali devono avere delle caratteristiche tecniche specifiche per poter svolgere questo ruolo e aiutare il responsabile nel coordinamento del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.

La funzione di RSPP può essere esercitata anche dal datore di lavoro se si tratta di aziende:

  • artigiane o industriali, con un massimo di 30 lavoratori;
  • agricole o zootecniche, che occupano fino a 10 dipendenti;
  • ittiche, con un limite di 20 lavoratori;
  • altri settori, fino a 200 dipendenti.

In queste ipotesi, il datore di lavoro può esercitare il ruolo di RSPP solo dopo aver frequentato uno specifico corso di formazione di 16-48 ore, riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro e con l’impegno di aggiornamento periodico.

Il datore di lavoro, inoltre, dopo averne constatato il possesso di specifiche capacità e requisiti professionali, può nominare come Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione anche un dipendente della sua azienda. E’ consentita l’attribuzione dell’incarico ad una persona esterna all’azienda, anche in questo caso previo accertamento delle competenze tecniche e professionali richieste dalla legge sulla tutela della sicurezza.

Il RSPP deve aver frequentato dei corsi di formazione funzionali al ruolo da svolgere e deve essere in possesso di un attestato che dimostri di aver acquisito una specifica preparazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi.

Una delle caratteristiche di maggior rilievo del RSPP è quella di essere un soggetto che esercita una funzione consultiva e propositiva. In particolare:

  • rileva i fattori di rischio, determina nello specifico i rischi presenti ed elabora un piano contenete le misure di sicurezza da applicare per la tutela dei lavoratori;
  • presenta i piani formativi ed informativi per l’addestramento del personale;
  • collabora con il datore di lavoro nella elaborazione dei dati riguardanti la descrizione degli impianti, i rischi presenti negli ambienti di lavoro, la presenza delle misure preventive e protettive e le relazioni provenienti dal medico competente, allo scopo di effettuare la valutazione dei rischi aziendali.

Obblighi e responsabilità del datore di lavoro in materia di sicurezza

Il datore di lavoro ha molti obblighi e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

dalla valutazione dei rischi alla redazione del DVR, dalla nomina del medico competente, del responsabile RSPP, alle sinergie con il responsabile dei lavoratori per la sicurezza, vediamo tutti gli adempimenti a cui è tenuto secondo il Testo Unico D. Lgs. n. 81 del 2008.

Il datore di lavoro oltre ad essere il normale capo della struttura aziendale, essere colui che detiene o supervisiona il potere amministrativo, direttivo e di controllo, ha anche degli importanti obblighi e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali obblighi indicati nel Testo Unico D. Lgs. n. 81 del 2008 vanno dalla valutazione dei rischi, alla redazione del DVR, dal controllo delle attività di prevenzione e protezione del RSPP, dei lavoratori e degli RLS in materia sicurezza, fino alla predisposizione di tutte le misure in prima persona, se il ruolo ricoperto è quello di DL/RSPP. Approfondiamo tutti questi aspetti.

Il Decreto Legislativo n. 81 del 2008

riprendendo la nozione già introdotta dal D. Lgs. n. 626 del 1994, definisce il datore di lavoro “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”. La definizione di azienda invece è “il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato”.

Nelle pubbliche amministrazioni, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo.

La definizione di datore di lavoro fa riferimento alla responsabilità dell’organizzazione aziendale o di una unità produttiva. Rispetto al passato la responsabilità, anche di natura penale, è stata indirizzata verso un profilo sostanziale più che formale: Il soggetto responsabile è chi è effettivamente titolare dei poteri giuridici di adozione delle misure di prevenzione e protezione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. E può essere anche il dirigente o il preposto.

Principio di effettività

E’ stato sancito dalla giurisprudenza secondo il quale la responsabilità penale grava sull’effettivo gestore della realtà aziendale. Ciò è in linea con la definizione dell’esercizio di fatto di poteri direttivi dell’art. 299 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro che, trattando le disposizioni in materia penale recita: “Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) (definizioni di datore di lavoro, dirigente e preposto), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”. Questo soggetto può essere il datore di lavoro.

Obblighi del datore di lavoro non delegabili: Valutazione dei rischi e DVR.

Chiariti gli aspetti relativi al ruolo di responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per il datore di lavoro comunque gravano alcuni compiti o obblighi o responsabilità, alcuni dei quali non possono essere delegati ad altri soggetti. Il datore di lavoro deve provvedere, secondo l’art. 17 del D. Lgs. n. 81 del 2008:

  • Alla valutazione dei rischi;
  • All’elaborazione e aggiornamento del DVR (Documento di Valutazione dei rischi), anche secondo le procedure standardizzate (DVRS);
  • Alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).
  • La delega di funzioni a dirigenti, preposti, RSPP, RLS e medico competente

Il datore di lavoro poi deve individuare e attuare le specifiche misure di prevenzione e protezione avvalendosi della collaborazione di alcune figure aziendali alle quali fornisce la delega di funzioni, nelle modalità previste dall’art. 16 del T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Le figure coinvolte in materia di sicurezza sono:

  1. Il dirigente;
  2. Il preposto;
  3. I lavoratori;
  4. RSPP (Responsabile del servizio di protezione e prevenzione);
  5. RLS (Responsabile dei lavoratori per la sicurezza);
  6. Il medico competente.
  • L’art. 16 dice: “La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
  • che essa risulti da atto scritto recante data certa;
  • che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  • che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  • che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
  • che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
  • Alla delega di funzioni deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. Essa non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

IL MODELLO ORGANIZZATIVO

L’adozione di un modello organizzativo assolve l’obbligo di delega di funzioni. Il comma 3 dell’art. 16 stabilisce che:

L’obbligo di delega di funzioni si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e di controllo di cui all’art. 30, comma 4”. L’art. 30 citato parla di modelli di organizzazione e di gestione, secondo il D. Lgs. n. 231 del 2001

Con tale modello deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

  • al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
  • alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • alle attività di sorveglianza sanitaria;
  • alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
  • alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
  • alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.

OBBLIGO DI DELEGA

Se tale modello organizzativo prevede un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate, l’obbligo di delega di funzioni si intende assolto.

Il soggetto delegato può a sua volta delegare. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

Obblighi del datore di lavoro (o del dirigente)

A disciplinare gli obblighi delegabili del datore di lavoro, oppure del dirigente che attua le direttive del datore di lavoro, è l’art. 18 del D. Lgs. n. 81 del 2008: “Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

  • nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente Decreto Legislativo;
  • designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
  • nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

LAVORATORI

  • fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (DPI), sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
  • prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  • richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
  • inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
  • nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
  • adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  • informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  • adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
  • astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

RLS (Rppresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)

  • consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

DVR (Documento di Valutazione Rischi)

  • consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
  • Su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi (DVR) anche su supporto informatico.
  • Consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati;
  • il DVR è consultato esclusivamente in azienda;
  • prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
  • consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi previste;
  • adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
  • nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
  • nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica una volta all’anno come minimo;
  • aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
  • vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il giudizio di idoneità.

OBBLIGO COMUNICATIVO INAIL

Tra gli obblighi del datore di lavoro c’è anche la comunicazione in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro.

Entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.

  • L’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
  • Un ulteriore obbligo verso l’INAIL è la comunicazione in via telematica, in caso di nuova elezione o designazione, dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
  • Obbligo di informazione al RSPP e al medico competente

Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

  • l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
  • la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
  • i dati di cui alle comunicazioni all’INAIL sopra descritte e quelli relativi alle malattie professionali;
  • i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

L’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro e al dirigente. La delega di funzioni, l’affidamento dei vari incarichi in materia di sicurezza ai preposti, gli RSPP, gli RLS, ecc. non esclude da responsabilità il datore di lavoro o il dirigente delegato. Lo stabilisce il D. Lgs n. 81 del 2008 al comma 3 dell’art. 18: “Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti”.

DL/RSPP

Datore di lavoro e Responsabile Sicurezza Protezione Prevenzione

Nelle piccole realtà capita molto spesso che il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) venga svolto direttamente dal datore di lavoro. Il T.U. sulla salute e sicurezza prevede tale ipotesi. Per essere DLRSPP è necessaria la frequenza di specifici corsi di formazione basati su 4 moduli e differenziati in base al rischio basso (16 ore), medio (32 ore) o alto (48 ore) ed alla classificazione Ateco. In alcune realtà tale ruolo è escluso, si tratta di realtà a rischio elevato. Vediamo la formazione del datore di lavoro responsabile RSPP.

Il lavoro danneggia la salute no vi é alcun dubbio al riguardo

Ogni anno nell’Unione europea (UE) circa 4.700 persone muoiono a causa di incidenti sul lavoro, e di incidenti in itinere.

D’accordo con stime recenti pubblicate in riviste scientifiche, altre 180.000 persone muoiono a causa di malattie professionali, delle condizioni causate dal proprio lavoro, dal modo in cui lo eseguono o dai rischi a cui sono esposte.

A ciò si aggiungono i rischi psicologici a cui le persone sono esposte in ragione delle modalità di organizzazione del loro e le conseguenze di questi rischi sulla salute.

Cgil, costruire cultura e politica della salute e sicurezza

“L’aumento degli infortuni denunciati all’Inail nel 2018 rispetto all’anno precedente, di quelli mortali e delle malattie professionali conferma quanto le organizzazioni sindacali denunciano da sempre: siamo dinanzi a un problema irrisolto, nonostante siano stati messi in campo strumenti importanti di carattere legislativo e contrattuale”. Così, in una nota, la Cgil Nazionale.
Per la Confederazione è necessario: “prendendo spunto dai più recenti accordi sindacali confederali e di categoria implementare tutte le ulteriori misure e strumenti; trasformare il ruolo dell’Inail da ente esclusivamente assicuratore in un pilastro del sistema integrato di salute e sicurezza; migliorare il quadro delle competenze a livello delle autorità pubbliche agendo rapidamente sull’attuale e insufficiente coordinamento tra le Asl di livello regionale e l’Ispettorato nazionale del Lavoro (Inl); valorizzare il ruolo delle rappresentanze dei lavoratori facendo in modo che nessuna azienda e territorio ne sia più sprovvista. Inoltre – prosegue – è indispensabile intervenire sui settori attualmente scoperti per quanto riguarda i provvedimenti applicativi del Testo Unico su salute e sicurezza (ferrovie, porti, scuola, marittimo, pesca) e su quelli caratterizzati da una ripetitività degli infortuni soprattutto mortali (cadute dall’alto, ambienti confinati, appalti); realizzare un sistema omogeneo su tutto il territorio nazionale in materia formativa anche al fine di garantire una larga diffusione della cultura della prevenzione che oltre ai luoghi di lavoro abbia nelle scuola un proprio punto centrale.
“Queste sono solo alcune delle proposte che le parti sociali hanno avanzato a tutto il Paese. Esse chiamano in causa in primo luogo le istituzioni della Repubblica. Queste ultime diano prova di apertura alla società, di sensibilità sociale e istituzionale. Si convochino immediatamente le parti sociali più rappresentative delle imprese e dei lavoratori e si passi dal dolore e dallo sdegno a costruire una cultura e una politica della salute e sicurezza rivolta a tutto il Paese”, conclude la Cgil Nazionale.

Ufficio Stampa CGIL Nazionale

Corso d’Italia, 25 – 00198 Roma

Il preposto…

persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Nel mondo del lavoro, la figura del Preposto è sempre esistita, sotto varie definizioni: capocantiere, capoufficio, capomacchina, responsabile di reparto o di punto vendita, caposquadra, etc.
In sintesi il Preposto è un lavoratore che svolge un ruolo di guida e direzione nei confronti di altri lavoratori, di fatto a lui sottoposti.
Dal punto di vista giuridico, invece, la figura del Preposto è relativamente recente, assumendo negli ultimi anni una grande importanza nell’ambito dell’organizzazione aziendale della sicurezza, in particolare per le prescrizioni del Testo Unico (Decreto Legislativo 81/2008).
Prescrizioni che pongono in carico al Preposto un notevole carico di responsabilità, anche di carattere penale.

Nelle Università sono da considerarsi preposti ai fini della sicurezza, i Capi ufficio, i Tecnici di laboratorio, il personale docente che partecipa alle attività didattiche e di ricerca attuando le direttive del Docente Responsabile.