Le modalità di consegna del DVR all’RLS in giurisprudenza

Il diritto dell’RLS alla “materiale disponibilità” del DVR, la scelta relativa alle modalità di consegna (cartacea o informatica), i tempi e i luoghi consentiti per la consultazione nelle sentenze dei Tribunali.

Come noto, il D.Lgs. 81/08 prevede che il datore di lavoro e il dirigente abbiano l’obbligo di consegnare il documento di valutazione dei rischi al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza su richiesta di quest’ultimo e per l’espletamento della sua funzione.

 

Il diritto dell’RLS di ricevere copia del DVR e i limiti normativi

La sentenza TAR Marche, Sez. I, 7 settembre 2016 n. 506 ricostruisce nel dettaglio il quadro normativo in materia, ricordando che “ai sensi dell’art.18, comma 1, lettere n-o, del d.lgs.n.81/2008, il datore di lavoro che esercita le attività di cui all’articolo 3 e i dirigenti che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono, tra l’altro, “consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute” e “consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda”.

 

Inoltre – specifica il Tribunale – “l’art.50, commi 4 e 6, del medesimo d.lgs. n. 81/2008 stabilisce, in merito alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che questi, “su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a)” e che “è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni”.”

 

Quanto ai motivi di tale ultima previsione, chiarisce il TAR, “le limitazioni all’accesso innanzi richiamate rinvengono la loro ratio nell’esigenza di contemperare il diritto dei lavoratori a che siano attuate le condizioni di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro con quello del datore di lavoro alla riservatezza di talune informazioni.

 

La disciplina di cui al d.lgs.n.81/2008 si applica sia ai datori di lavoro pubblici che privati, sicché, anche in materia di accesso al DVR, le pubbliche amministrazioni sono tenute alla sua osservanza.”

 

La “materiale disponibilità”, la scelta relativa alle modalità di consegna (cartacea o informatica) e i tempi consentiti per la consultazione

Nella sentenza Trib. Milano, Sez. Lav., 29 gennaio 2010, il ragionamento del Tribunale sulle modalità concrete della consegna prende le mosse da una importante constatazione, ovvero che “non è più certamente controvertibile l’obbligo del datore di lavoro di consegnare al RLS il DVR.”

 

Ciò detto, precisa la sentenza, “è evidente che il riconosciuto diritto da parte della legge al RLS di avere una copia del DVR con correlativo obbligo di consegna in capo al datore di lavoro implica la materiale disponibilità del documento stesso da parte del RLS, con conseguente ricezione dello stesso; ricezione che può avvenire sia in forma cartacea che informatica [secondo quanto previsto dall’art.18 lett. o) (“anche su supporto informatico”) nonché dall’art. 53 comma 5) (“su unico supporto cartaceo o informatico”)].”

 

Quanto alla modalità di ricezione, “a tale proposito, proprio in quanto si tratta di una possibilità alternativa, questa non può che essere rimessa alla scelta del RLS il quale certamente ha diritto di richiedere in quale forma preferisca consultare il documento stesso.”

Ciò “in quanto l’obbligo di consegna si attua mediante la ricezione di una res [cosa, n.d.r.] e non può essere obliterato attraverso la semplice messa a disposizione o consultazione di un documento solo su supporto informatico e su computer aziendale, alla luce delle importanti, ma soprattutto delle fattive prerogative riconosciute dalla legge al RLS (art.50 d.lvo.81/2008), che presuppongono una analitica ed approfondita conoscenza del documento in parola. Non si dimentichi infatti, che spesso i documenti di valutazione rischi come è quello di specie, constano di centinaia di pagine che certamente non possono essere adeguatamente esaminati senza averne la materiale disponibilità.”

 

Pertanto, secondo il Tribunale di Milano, “tutto ciò ricordato, preme evidenziare che l’intervenuta modifica normativa ad opera dell’art.13 c.1 d.lvo. 106/2009 dell’art.18 c.1 lett.o) d.lgvo 81/2008 non ha affatto limitato le prerogative del RLS non avendo inciso sul diritto di consultazione bensì solo sulle modalità della consultazione, escludendola al di fuori degli spazi aziendali;

nella sostanza se in qualche modo ha reso più incomoda la fruibilità del diritto non si può affatto affermare che quella prerogativa sia stata in qualche modo incisa.”

 

E “ad ogni modo, poiché il ruolo del RLS all’interno dell’azienda è posto a presidio e controllo della salvaguardia di intessi di primaria importanza, quali sono quelli relativi alla salute dei lavoratori ne deriva che il datore di lavoro dovrà consentire al RLS la consultazione del DVR per tutto il tempo che sarà necessario, tenuto conto della eventuale complessità del documento

stesso.”

 

Il luogo di consultazione del DVR da parte dell’RLS 

Una interessante pronuncia dell’anno scorso (Tribunale di Taranto, Sez. Lav., 26 settembre 2017 n.2944), che ha considerato illegittima una sanzione disciplinare comminata all’RLS di una scuola da parte di un dirigente scolastico, fornisce ulteriori specificazioni in merito al luogo di consultazione del DVR.

La sentenza premette che “l’art.73 co.2 ccnl scuola 2006/2009 dispone alla lettera c) che “il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione (…)” ed aggiunge alla lettera d) che “il dirigente scolastico su istanza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta”.

 

Ancora, prosegue il Tribunale, “a sua volta, l’art.50 co.1 d.l.vo 9.4.2008 n.81 stabilisce, alla lettera e), che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza “riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione” e lo stesso art.50 dispone poi, al co. 4, che “il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’art 17 co. 1”.

 

Dopo aver richiamato anche il testo dell’art.18 c.1 lett.o) D.Lgs.81/08, la sentenza conclude affermando che “sulla base di una lettura coordinata delle disposizioni appena citate, si evince che, contrariamente a quanto affermato dal dirigente scolastico in data …, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha il diritto di estrarre copia del documento di valutazione dei rischi,

e tale documento deve sì essere consultato in azienda, ma non necessariamente nell’ufficio ove è custodito.”?

 

Il diritto all’accesso alla valutazione del rischio in relazione alla normativa sull’accesso ai documenti amministrativi e il diritto ad essere informati sui rischi

Concludiamo con la sentenza T.A.R. Abruzzo-L’Aquila, Sez. I, 12 luglio 2012 n. 467, con cui è stato accolto il ricorso di un lavoratore di un Istituto pubblico, il quale aveva impugnato il diniego da parte dell’Istituto rispetto alla “richiesta di accesso su tutta la documentazione inerente il procedimento di verifica della valutazione del rischio amianto nel luogo di lavoro”.

 

La pronuncia precisa che “il diniego risulta motivato […] dalla nota in data 29.2.12 del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con cui quest’ultimo rammenta che ai sensi dell’art.50 comma 1 lettera e) e comma 4 del D.Lgs.n.81 del 2008 e ss.mm.ii., solo il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nell’espletamento della sua specifica funzione, sarebbe abilitato a “…ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi”.”

 

Il Tribunale riconosce il diritto di accesso del lavoratore a tale informazione, in quanto “la normativa sull’accesso ai documenti amministrativi riveste una portata generalizzata che non tollera inibizioni applicative in virtù di disposizioni speciali”.

 

Infatti “in seguito alla nuova accezione di trasparenza introdotta dall’art.11 del D.Lgs. n.150 del 2009, quest’ultima è ormai da intendere come “accessibilità totale” di ogni informazione concernente l’organizzazione amministrativa (ivi comprese dunque le notizie sulla salubrità e l’adeguatezza dei luoghi di lavoro, anche in vista dell’ottimale rendimento del lavoratore, in diretta relazione al buon andamento dell’amministrazione).”

 

E “tra l’altro è opportuno puntualizzare che la funzione del rappresentante dei lavoratori va ben oltre la cognizione (più o meno riservata) delle misure organizzatorie in concreto deliberate per il rispetto dell’art.2087 c.c. nel luogo di lavoro, poiché – ai sensi del D.Lgs. n.626 del 1994 [ora D.Lgs.81/08] – tale organo rappresentativo deve essere sempre previamente informato e consultato sulla valutazione dei rischi, con autonomi poteri propositivi mirati, più in generale, a sovrintendere e controllare in tempo reale ogni processo decisionale del datore inerente alla sicurezza del posto di lavoro.”

 

Dunque, “vuole dirsi pertanto che la L. n.241 del 1990 incide sulla diretta cognizione degli atti datoriali già formati, ma non deroga al ruolo istituzionale del RLS quale organo di rappresentanza dei lavoratori, chiamato comunque alla esclusiva e qualificata interlocuzione con il datore di lavoro, anche sulla scelta delle modalità mirate a garantire la sicurezza.”

 

Passando poi all’ambito privato, il Tribunale amministrativo osserva che “per ciò che concerne il dato relativo alla eventuale contaminazione e/o concentrazione nell’aria della polvere di amianto, […] una lettura costituzionalmente orientata delle normative poste a base del diniego impugnato non avrebbe affatto imposto, per i lavoratori alle dipendenze di enti privati, un accesso canalizzato in capo al solo RLS; un conto è infatti il documento di valutazione dei rischi (DVR) complessivamente inteso, altro conto sono eventuali dati e notizie in esso contenuti che danno obiettiva contezza di insalubrità ambientali o di rischi di contaminazione; questi ultimi possono e devono essere, ove del caso, estrapolati dal documento e resi noti ai lavoratori (anche alle dipendenze di enti privati) che ne facciano richiesta”.

 

Rispetto al caso specifico, in conclusione, “la richiesta […] azionata dal ricorrente si colloca per di più all’interno dell’informazione ambientale disciplinata dal D.Lgs. n.195 del 2005 (destinata ex art.3 comma 1, ad essere resa “a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse”).”

 

 

Anna Guardavilla

Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro