Il Lavoratore…

E’ la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione.

Sono considerati lavoratori anche tutti gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici.

Nelle Università, oltre al personale docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo dipendente dall’Università, si intende per lavoratore anche il personale non strutturato, come gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti, gli assegnisti ed i soggetti a loro equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell’attività specificamente svolta, siano esposti ai rischi individuati dal responsabile della didattica e ricerca, dai docenti e dal Direttore del Dipartimento e comunicati all’Unità Operativa di Sicurezza e di Protezione.


Principali obblighi del lavoratore

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

In particolare i lavoratori:

  • contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti, e dai preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale;
  • utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
  • utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
  • segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
  • non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
  • non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
  • partecipano ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro;
  • si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti o comunque disposti dal medico competente.