FAQ… (domande frequenti)

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è obbligatorio in ogni luogo di lavoro?
Oggi con l’entrata in vigore del D.Lgs. 81 (da maggio 200)8 è obbligatorio in ogni luogo di lavoro.
L’articolo 47 comma 2 prevede che in tutte le aziende, o unità produttive, sia eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.


C’è differenza per elezione RLS in aziende con meno di 15 dipendenti?
Articolo 47 comma 3
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48.


Se c’è una RSU l’RLS deve essere scelto al suo interno?
Articolo 47 comma 4
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.


Quali sono i compiti del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza? Art. 50 comma 1
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) deve essere consultato dall’azienda preventivamente e in maniera tempestiva in tutte le attività di individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva.
Quindi deve essere chiamato a partecipare a tutte le fasi del processo di prevenzione aziendale: dall’individuazione del pericolo alla programmazione e verifica delle misure.

L’RLS deve inoltre:
– partecipare alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
– fare proposte in merito alla attività di prevenzione;
– avvertire il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;


Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza può fare ricorso e quando alle autorità come l’ASL, la Direzione Provinciale del lavoro, i VVFF?
L’articolo 50 comma 1 lettera o) prevede che il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.


A quali documenti può accedere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza?
Secondo l’art. 50 comma 1, e), l’RSL ha accesso a tutte le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali.

Quindi può visionare:
– Documento di Valutazione dei Rischi e tutti i documenti allegati (Valutazioni Rumore, Vibrazioni, Movimentazione manuale dei Carichi, Rischio Chimico…)
– Documenti inerenti le Macchine/Impianti: Dichiarazioni di conformità, norme applicabili, registri manutenzioni, …
– Documenti inerenti le sostanze ed ai preparati pericolosi: Schede di sicurezza, Valutazioni Rischio Chimico,
– Documenti inerenti i luoghi di Lavoro: certificazioni, pratiche ecc…



Cos’è il Documento di Valutazione dei Rischi?
È un documento aziendale che deve sintetizzare tutte le attività facenti parte il processo di Valutazione dei Rischi aziendali.

Secondo l’art. 28 comma 2 nel documento di Valutazione dei Rischi ci deve essere almeno:
– una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;– le misure di prevenzione e di protezione attuate e i dispositivi di protezione individuali già adottati;
– il programma delle misure da attuare per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
– le procedure per l’attuazione delle misure da realizzare e i ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

Devono inoltre essere indicati:
– il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
– le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza può richiede una copia del Documento di valutazione dei Rischi?
SI, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del Documento di Valutazione dei Rischi eventualmente anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, ma lo deve visionare in azienda.

L’RLS deve essere coinvolto in caso di controllo da parte dell’ASL o di un altro organo di Vigilanza (Ispettorato del lavoro, Vigili del Fuoco)?
SI, normalmente le autorità competenti richiedono la partecipazione del RLS in caso di visite e verifiche. La documentazione proveniente dai servizi di vigilanza deve essere trasmessa anche all’RLS.

Come deve essere l’RLS formato per lo svolgimento delle sue attività?
Ai sensi dell’art. 37 il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

Quale è la durata dei corsi per un RLS? È obbligatorio anche l’aggiornamento?
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.
E’ previsto inoltre l’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

Per legge un RLS ha una sua agibilità per svolgere le sue attività?
Ai sensi dell’art. 50 il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

A quali permessi ha diritto un RLS e per quanto tempo?
Tra le attribuzioni del/della RLS rientra un monte ore (40) stabilito dagli accordi nazionali di riferimento mentre altre ore sono coinvolgimenti obbligatori da parte delle aziende, ma che non vanno ad intaccare il monte ore annuale RLS.
Sono a seconda dei contratti da 30 a 70 ore all’anno per ogni anno in carica non cumulabili. L’RLS dura 3 anni in carica.

Come fa un RLS ad usare le sue ore di permesso?
Deve fare, almeno 48 ore prima dell’uso delle ore, una comunicazione alla direzione aziendale specificando, nella richiesta, una tra queste Attribuzioni:
– Accesso a tutti i luoghi di lavoro
– Informazione e documentazione
– Rivolgersi ai servizi di vigilanza
– Promozione delle misure di sicurezza
– Attività di prevenzione
– Controllo delle condizioni di rischio
– Rapporti con i dirigenti
– Formulazione di ricorsi

Quando l’azienda coinvolge l’RLS (non intaccando il suo monte ore)?
Quando lo chiama per una consultazione preventiva e tempestiva.
– Quando lo manda a Corsi di Formazione obbligatori (32 ore).
– Quando è richiesto da una comunicazione o dalle autorità competenti.
– Quando lo convoca per la Riunione periodica Annuale