Elezione RLS…

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
Nomina, Diritti e Doveri.

Il decreto legislativo 81/2008, testo unico sulla sicurezza, rappresenta la principale fonte legislativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In esso sono definiti obblighi e doveri dei datori di lavoro per prevenire infortuni e malattie sul lavoro, garantendo l’osservanza dei diritti dei lavoratori, sia sotto il profilo informativo sia per ciò che concerne la loro formazione in tema di sicurezza sul lavoro.

La Nomina del RLS

Il testo unico per la sicurezza (D.Lgs.81/2008) stabilisce che in ogni luogo di lavoro sia eletto o designato almeno un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

La nomina del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è definita dall’art. 47 del D.Lgs. 81/08. Questo articolo prevede che l’RLS venga nominato da un’assemblea dei lavoratori e scelto tra i dipendenti assunti a tempo indeterminato.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori.

Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori Comunicazione-elezioni-RLS Designazione-RLS Elezione-RLS al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo.

Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.

In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

Elezione del RLS – Chi e come?

  • Potranno partecipare all’elezione ed esprimere la propria preferenza tutti coloro che sono iscritti a libro matricola.
  • Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di formazione lavoro.
  • Ogni lavoratore potrà esprimere un numero massimo di preferenze pari ad un terzo del numero dei rappresentanti da eleggere.
  • Prima dell’elezione i lavoratori in servizio devono nominare al loro interno il segretario del seggio elettorale, il quale dopo lo spoglio delle schede (allegate alla presente) provvederà a redigere il verbale dell’elezione.
  • L’elezione si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto.
  • La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza dura in carica 3 anni.
  • Nel caso di dimissioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti.
  • L’esito delle votazioni deve essere successivamente comunicato a tutti i lavoratori.

Sempre in riferimento alla nomina del RLS altro compito del datore di lavoro secondo l’art. 18 comma 1, lettera a) è quello di effettuare la dovuta comunicazione all’INAIL della nomina del RLS, la norma prevede che tale comunicazione deve avvenire annualmente.

 

Quanti RLS ci devono essere nella mia Azienda?

Il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza varia a seconda delle dimensioni delle aziende o delle unità produttive delle stesse. Il testo unico definisce la soglia minima di RLS per ciascuna unità produttiva. E’ facoltà parti (datoriali e sindacali) aumentare la quantità minima definita per legge che è la seguente:

  • 1 RLS nelle entità produttive fino a 200 lavoratori
  • 3 RLS nelle entità produttive da 201 a 1.000 lavoratori
  • 6 RLS nelle entità produttive oltre i 1.000 lavoratori

 

Materiale per elezioni RLS

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