Corso DVR standardizzato…

Il 7 maggio 2019 parte la seconda edizione del corso sul DVR standardizzato organizzato dalla Camera del Lavoro di Monza e Brianza e promosso dallo Sportello Salute e Sicurezza.

Il corso è valevole ai fini del riconoscimento dei crediti formativi e dell’aggiornamento obbligatorio previsto dall’articolo 37, D.Lgs 81/2008.

Il corso è utile ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza per avere chiaro il quadro aziendale e quali sono le situazioni più a rischio sulle quali dare priorità d’intervento.

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IL D.LGS. N. 81/2008 DIECI ANNI DOPO…

A dieci anni dalla sua emanazione, qualunque valutazione sulla disciplina della sicurezza sul lavoro contenuta nel d.lgs. n. 81/2008 presuppone un’attenta analisi dei contesti entro i quali essa è destinata ad operare: contesti – quali sono quelli dell’organizzazione produttiva e del mercato del lavoro – in continua evoluzione, specialmente sotto la spinta della globalizzazione e dell’innovazione tecnologica.

https://sicurezzacgilmonza.altervista.org/wp-content/uploads/2019/03/CIIP-Documento-D.Lgs_.-81-08-Considerazioni-introduttivedef..pdf

Definizioni…

Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno.

Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità.

Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.

Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

Il medico competente…

Medico in possesso dei titoli e dei requisiti formativi e professionali richiesti, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti

Questa figura professionale, specializzata in medicina del lavoro e designata dal Datore di Lavoro, deve collaborare con l’azienda, e in primo luogo con il RSPP, alle attività di prevenzione e protezione dei rischi, eseguendo tra l’altro le periodiche visite mediche d’idoneità ai lavoratori.

Oltre all’esecuzione delle visite mediche, il Medico Competente per Legge deve svolgere altri e importanti compiti:

  • eseguire sopralluoghi periodici in azienda;
  • collaborare alla corretta scelta dei Dispositivi di Protezione Individuale;
  • contribuire a definire le migliori modalità di lavoro per evitare, ad esempio, strappi muscolari o simili;
  • verificare la scelta delle sostanze chimiche utilizzate (ad esempio, per evitare allergie, sensibilizzazioni o effetti tossici);
  • valutare i microclimi dei reparti e degli uffici, e altro ancora.

Questa attività viene definita “sorveglianza sanitaria dei lavoratori”.

La sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

Basta morti sul lavoro…

Tre incidenti sul lavoro in Brianza: due morti e un ferito grave.
Sono giorni tristi. Siamo vicini alle famiglie coinvolte e attendiamo le indagini della magistratura.

Proviamo una profonda indignazione per i gravi infortuni avvenuti sul nostro territorio che danno, ancora una volta, una rappresentazione del lavoro precario e insicuro.
Questi fatti dimostrano la necessità di migliorare la formazione dei lavoratori e di aumentare l’attenzione del rispetto delle regole da parte delle aziende.
È necessario intensificare i controlli sui cantieri per garantire la sicurezza di tutti i lavoratori.

Un totale di 7 morti nel 2018 ai quali si aggiungono gli incidenti di questi primi mesi del 2019. Sono oltre 500 i lavoratori a rischio di infortunio, ogni giorno, nei cantieri brianzoli.

Per quanto di nostra competenza, continueremo nella formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Ma è necessario uno sforzo corale da parte di tutti: lavoratori, datori di lavoro e organi di controllo.

#ilLavoroèVita #bastamortisulLavoro

Il Lavoratore…

E’ la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione.

Sono considerati lavoratori anche tutti gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici.

Nelle Università, oltre al personale docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo dipendente dall’Università, si intende per lavoratore anche il personale non strutturato, come gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti, gli assegnisti ed i soggetti a loro equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell’attività specificamente svolta, siano esposti ai rischi individuati dal responsabile della didattica e ricerca, dai docenti e dal Direttore del Dipartimento e comunicati all’Unità Operativa di Sicurezza e di Protezione.


Principali obblighi del lavoratore

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

In particolare i lavoratori:

  • contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti, e dai preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale;
  • utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
  • utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
  • segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
  • non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
  • non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
  • partecipano ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro;
  • si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti o comunque disposti dal medico competente.

La gestione della documentazione sulla sicurezza sul lavoro…

Quali sono i documenti obbligatori sulla sicurezza che deve possedere una azienda?

Il primo passaggio che un’azienda deve compiere quando decide di affrontare in modo serio e organico la questione della sicurezza sul lavoro afferisce all’area organizzativa.

La diffusione sempre maggiore dei Sistemi di Gestione legati alla sicurezza (ma anche ad altri ambiti) pone l’attenzione sulla corretta organizzazione di una grande mole di documenti frutto dell’attività di valutazione dei rischi.
È quindi quanto mai necessario che tutta la documentazione prodotta non venga archiviata in un cassetto (e poi dimenticata…) ma organizzata secondo uno schema logico.
I benefici della corretta strutturazione di tale sistema consentono un più veloce reperimento della documentazione utile a far fronte sia a richieste da parte di eventuali committenti (es si pensi alle richieste per la partecipazione a bandi di gara) sia a richieste da parte degli Organi Competenti in caso di ispezione.

Qui di seguito riportiamo un modello di organizzazione relativo alla tenuta della documentazione in materia di sicurezza:

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA PREVISTA DAL D. LGS. 81/08

  • Documento di Valutazione dei Rischi 81/08 – DVR
  • DVR semplificato (per Aziende con n. dipendenti < 10 e può essere utilizzato anche fino a 50 dipendenti
  • Verifica idoneità tecnico professionale (fornitori, imprese affidatarie,…)
  • Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze – DUVRI
  • Piano di Emergenza ed Evacuazione e relative Planimetrie
  • Valutazione Rischio Incendio e atmosfere esplosive
  • Documento Valutazione Rischio Stress Lavoro – Correlato
  • Piano di miglioramento ed adeguamento
  • PO (procedure operative di sicurezza)

 

VERBALI ACCESSORI OBBLIGATORI COMPRESI NELLA DOCUMENTAZIONE:

  • Nomina RSPP – Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione:
  • Nomina Addetti Antincendio
  • Nomina Addetti al Primo Soccorso
  • Nomina RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
  • Nomina Medico Competente
  • Eventuale nomina Preposti
  • Eventuale nomina delega Dirigenti
  • Organigramma Sicurezza
  • Verbali inerenti attività Prevenzione e Protezione (riunione periodica, prove esodo e sopralluogo Medico Competente)
  • Verbali di consegna Dispositivi di Protezione Individuale – DPI
  • Documentazione attestante l’avvenuta formazione obbligatoria

 

DOCUMENTI SPECIFICI OBBLIGATORI IN BASE ALLA ATTIVITÀ LAVORATIVA:

Valutazione RISCHIO:

  • Chimico
  • Biologico
  • Rumore
  • Vibrazioni
  • Agenti cancerogeni
  • Radon
  • Microclima
  • Illuminamento
  • MMC (movimentazione manuale dei carichi)
  • ROA (radiazioni ottiche artificiali)
  • CEM (campi elettromagnetici)
  • ATEX (Atmosphères Explosibles)